Nella risposta n. 283 del 4 novembre 2025, l’istante è una Società per azioni (S.p.a.) proprietaria di un terreno adibito a parcheggio pubblico (bene presente) che intende cederlo a terzi, ricevendo in cambio alcuni posti auto che verranno costruiti sull’area e un conguaglio in denaro (bene futuro). La società qualifica l’operazione come una permuta tra un bene presente e un bene futuro, e precisa che il bene futuro sarà ammortizzabile per l’80% del suo valore (il restante 20% sarà attribuito al terreno, non ammortizzabile).
Quanto sopra premesso, la Società chiede se sia possibile applicare il regime agevolato previsto dall’articolo 86, comma 2, ultimo periodo del TUIR, secondo cui, in caso di cessione con corrispettivo costituita esclusivamente da beni ammortizzabili iscritti in bilancio allo stesso valore del bene ceduto, la plusvalenza imponibile è limitata al solo conguaglio in denaro. La società sostiene che la permuta, ai fini fiscali, sia assimilabile a una cessione e che la norma non ponga limiti espliciti sull’applicabilità alle permute, purché il corrispettivo sia rappresentato da beni ammortizzabili.
Permuta, il bene è futuro quindi non è ammortizzabile
Le Entrate sostengono che in caso di permuta tra un bene presente e un bene futuro non si applica il regime agevolato di cui al richiamato articolo 86 del TUIR (Plusvalenze Patrimoniali), perché il bene futuro non è ancora esistente né ammortizzabile al momento della permuta, perciò non soddisfa i requisiti dettati dalla norma per limitare la plusvalenza imponibile al solo conguaglio in denaro.
Condizione essenziale per accedere al regime agevolato è, infatti, che il corrispettivo della cessione sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili: il bene ricevuto deve quindi essere già esistente, strumentale all’attività d’impresa e va iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto.
Redazione redigo.info

