L’INPS, con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, annuncia l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di agevolazioni subordinate a tale regime. La revisione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti di importanza minore, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel dicembre 2023.
Nuovi massimali di aiuto
Con le nuove disposizioni, cambiano i limiti massimi di aiuto concedibili nell’arco di tre anni:
- regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale) – 300.000 euro per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG) – 750.000 euro per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura) – 40.000 euro per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;
- regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo) – 50.000 euro per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.
È stata inoltre abrogata la soglia di 100.000 euro prevista dal precedente regolamento (UE) 1407/2013 per il settore del traporto merci su strada: per tale ambito si applica ora il nuovo limite generale di 300.000 euro.
Periodo di riferimento per la dichiarazione “de minimis”
Gli aiuti “de minimis” sono concessi con riferimento a un periodo di tre anni solari, calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto (o, per il settore pesca, in base all’esercizio finanziario in corso e ai due precedenti).
Il massimale di applica all’impresa unica, ovvero all’insieme di imprese tra le quali sussistono legami di controllo o influenza dominante, come definito dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2831.
L’INPS ha comunicato di aver già adeguato i moduli telematici disponibili sul Portale delle Agevolazioni ai nuovi regolamenti europei. Per le agevolazioni che non dispongono di un modulo online – come ad esempio l’incentivo per la ricollocazione dei beneficiari NASpI previsto dalla legge n. 92/2012 – è disponibile la nuova dichiarazione “de minimis” aggiornata, che può essere scaricata direttamente dal sito dell’Istituto.
Redazione redigo.info

