Con l’avviso pubblicato il 25 novembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito in modo puntuale le modalità con cui le imprese devono esercitare l’opzione tra i crediti d’imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e 5.0, in attuazione di quanto stabilito dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.
L’articolo 1, comma 2, del provvedimento chiarisce infatti che i due incentivi non possono essere cumulati per i medesimi beni oggetto di agevolazione. Ne consegue che le imprese che hanno presentato domanda per entrambi i meccanismi devono effettuare una scelta inderogabile entro il 27 novembre 2025, indicando quale credito d’imposta intendono utilizzare.
L’obbligo di opzione riguarda anche i soggetti che hanno già comunicato il completamento dell’investimento. In questi casi, la rinuncia al credito non fruito dovrà essere dichiarata entro cinque giorni dalla comunicazione trasmessa dal GSE, pena la decadenza dal beneficio.
Per agevolare le procedure, il Gestore dei Servizi Energetici invierà una PEC ufficiale, contenente:
- il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) predisposto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- le istruzioni operative;
- l’indirizzo PEC al quale restituire il documento firmato.
Il soggetto beneficiario dovrà:
- compilare il modello DSAN allegato alla PEC del GSE;
- apporre la firma digitale sul documento;
- trasmettere la dichiarazione via PEC all’indirizzo indicato nella comunicazione, rispettando le scadenze previste dal DL 175/2025.
In sostanza, la nota ministeriale ribadisce la necessità di uniformare e razionalizzare l’accesso agli incentivi, soprattutto alla luce delle sovrapposizioni che possono verificarsi tra gli investimenti ammissibili ai due Piani. L’obiettivo è evitare duplicazioni di beneficio e garantire un uso corretto ed efficiente delle risorse pubbliche.
Il MIMIT ricorda infine che la mancata presentazione della dichiarazione di opzione o di rinuncia entro i termini stabiliti comporterà la decadenza automatica delle agevolazioni richieste in precedenza.
Redazione redigo.info

