Il MASE adotta un decreto che contiene un Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER. Nel testo pubblicato, vengono definiti termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività
per la transizione verde e digitale 2021/2027 – Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”.
Autoproduzione di energia da FER
L’Avviso è finalizzato alla selezione di progetti di investimento che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni è complessivamente pari a euro 262.000.000,00.
Una quota – pari al 60 per cento delle risorse – è destinata al finanziamento di progetti di investimento realizzati da PMI, di cui almeno il 25 per cento è destinato al finanziamento di progetti di investimento realizzati da micro e piccole imprese.
Imprese ammissibili
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’Avviso le imprese di qualunque dimensione (incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica), che intendono realizzare i progetti di investimento e che, alla data di presentazione della domanda:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
c) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione;
d) non sono in difficoltà;
e) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, dispongono di almeno una dichiarazione dei redditi presentata;
f) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
g) non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso l’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto di investimento per il quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso;
h) nel rispetto delle vigenti leggi, hanno adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo per l’adempimento di tale obbligo di assicurazione.
Autoproduzione di energia da FER. Progetti di investimento ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:
a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato;
b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica dietro il contatore, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 per cento della sua energia dall’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, collegato direttamente, su base annua.
Redazione redigo.info

