La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” è stata sviluppata:
a) per dare attuazione all’articolo 363, comma 1 del decreto legislativo n. 14/2019, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
b) per consentire, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, l’emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Al fine di indirizzare il richiedente, nella homepage della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” sono state inserite specifiche indicazioni cui l’interessato deve attenersi in ordine all’utilizzo della medesima.
L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022 (decreto-legge n. 118/2021).
Le richieste con procedura VE.R.A. non vanno definite con certificazione
Le richieste trasmesse con la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare non dovranno, pertanto, essere definita con l’emissione della certificazione in argomento, poiché l’utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell’ambito delle procedure sopra richiamate disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.
Il Certificato unico dei debiti contributivi è uno dei documenti che l’interessato deve presentare a corredo dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nella procedura di composizione negoziata.
Per escludere che l’Istituto rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla norma, prima dell’inserimento della richiesta nella procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, l’interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta per ora limitata alla fattispecie di cui alla lettera b).
In attesa della descritta funzionalità aggiuntiva, le Strutture territoriali, prima di dare corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l’istanza è preordinata all’avvio della procedura di composizione negoziata.
In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all’istruttoria e alla definizione della richiesta con l’apposizione dello stato “Archiviata per assenza di requisiti”.
Per consentire la registrazione di tale stato, la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” in ambiente intranet sarà implementata con la funzionalità di esclusione di questa tipologia di richiesta dal flusso ordinario.
Sitografia
www.inps.it

