Le modifiche al c.d. “regime speciale per lavoratori impatriati” in vigore dal 1° maggio 2019, trovano applicazione dal periodo d’imposta in corso in relazione ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime.
Per fruire del trattamento di vantaggio, è necessario che il lavoratore: trasferisca la residenza nel territorio dello Stato; non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni; svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che posseggano un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più ovvero abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per cinque anni a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Presupposto per l’accesso al regime speciale é anche non aver risieduto in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Tornando alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro applicativo del beneficio a partire dal periodo di imposta 2019, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente: l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore o del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.
Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Lo smart worker di un datore non residente può beneficiare del regime
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, come nel caso in esame della risposta n. 55/2022, viene confermato che la norma non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato; pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L’Istante, laddove risultino soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma, potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, purché trasferisca la residenza fiscale in Italia. Se in futuro acquisisse gli ulteriori requisiti richiesti, potrà fruire anche dell’estensione temporale ad ulteriori cinque periodi di imposta.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

