L’Ispettorato del Lavoro interpellato sulla revoca del provvedimento di sospensione, ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, in caso di attività stagionali risponde con la nota 151/2022.
Si ricorda che lo strumento della sospensione dell’attività, a disposizione degli ispettori del lavoro, è stato riformato con il DL 146/2021.
L’Inl indica i presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale se lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.
Stagionali, i contratti sotto ai 3 mesi revocano la sospensione ma non ammettono al pagamento della diffida
Le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono:
- il pagamento della somma aggiuntiva;
- la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”.
La regolarizzazione di norma (circ. n. 26/2015 del Ministero del lavoro sociali) dovrebbe avvenire mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione: a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 3 mesi.
Tuttavia, la tipologia di attività lavorativa in argomento (stagionale) giustifica anche la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Resta inteso che eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
Ciò vuol dire che gli sarà precluso lo sconto sulla maxisanzione.
Regolarizzazione lavoratori extracomunitari privi del permesso
Con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, in linea con quanto già chiarito con ML circ. n. 26/2015, il datore di lavoro dovrà:
- fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca;
- provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’Inps.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

