E’ possibile prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione all’INPS dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (Fis)?
Il presupposto dell’accesso all’assegno è esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, dlgs n. 148 del 2015.
L’articolo, come modificato dal dl n. 4 del 2022 (Sostegni ter), stabilisce le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario, che si applicano anche all’assegno di integrazione salariale in quanto esso è soggetto, per quanto compatibile, alla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa/datore di lavoro.
Oggetto dell’esame congiunto è l’analisi della situazione complessiva al fine della tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.
Disposizioni di portata generale, che possono essere diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (art. 14, c. 4, dlgs n. 148/2015) ovvero con riferimento al settore dell’edilizia e dei lapidei (successivo comma 5).
Poiché la prescritta procedura è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa, è passaggio imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale.
Per di più, gli adempimenti illustrati si applicano ora – Legge di bilancio 2022, art. 7, c. 207, lett. a) – ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all’assegno di integrazione salariale del FIS.
In ordine agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per l’accesso all’ammortizzatore sociale, al Fondo di integrazione salariale si applica l’articolo 7, commi da 1 a 4, del decreto legislativo finora citato. Alla luce della disposizione, la sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.
Semplificazioni procedurali concesse per le istanze presentate fino al 31 marzo
In tale ottica, precisa la circolare n. 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, occorre favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano ex novo, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di bilancio 2022.
Pertanto, per una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.
Per tale periodo, l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando,
quindi, salvaguardati i superiori interessi dei lavoratori).
Sitografia

