Per beneficiare del regime fiscale “impatriati” previsto dall’articolo 16 del decreto “internazionalizzazione” (dlgs n. 147/2015) come modificato dal decreto “Crescita” (dl n. 34/2019, articolo 5), il lavoratore deve: trasferire la residenza nel territorio dello Stato; non essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni; svolgere l’attività di lavoro prevalentemente nel territorio italiano; possedere un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi; aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream (risposta n. 85/E del 17 febbraio 2022).
Le correzioni alla norma che hanno ridisegnato il perimetro applicativo del regime di favore non concedono il beneficio nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in presenza del medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro.
Nuovi rapporti contrattuali nel gruppo societario. Il regime “impatriati” è salvo
In più, se l’attività svolta dall’impatriato costituisce una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, egli potrà accedere al beneficio dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Ne risulta che l’istante, rispettati tutti gli altri requisiti dichiarando, tuttavia, di rientrare in Italia con un nuovo e diverso contratto, alle dipendenze della società per cui lavorava prima di essere distaccato all’estero presso altra società del gruppo che lo aveva assunto con un contratto di diritto locale, non ha ostacoli normativi alla fruizione dell’agevolazione fiscale a decorrere dal 2022, periodo d’imposta in cui trasferirà la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi.
In buona sostanza, l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

