Al momento devono considerarsi superate le indicazioni del messaggio n. 606
Come prevedibile, segue la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2022 (Allegato n. 1), un messaggio operativo Inps (n. 802 del 17 febbraio 2022) con indicazioni di dettaglio sulla concessione che il Ministero fa nella circolare di semplificazioni degli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale.
Le semplificazioni troveranno applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.
Indicazioni Inps: informazione e consultazione sindacale
In linea generale, ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale ex art. 14, D.lgs n. 148/2015 che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica.
Quanto sopra premesso, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022), a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, L’Inps chiarisce che:
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
- la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio (art. 11, D.M. n. 95442/2016).
E’ chiaro che, nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi devono, quindi, al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.
Richieste di pagamento diretto
In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l’importo dei trattamenti anticipati venga da essi recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti.
Tanto premesso, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, il Ministero ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, prescindendo dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A questo fine, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS
I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l’Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto.
Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di non richiedere – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata.
4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale e con le disposizioni introdotte dal “Sostegni-ter“, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell’Allegato I del dl, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le semplificazioni oggetto del messaggio troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.
Sitografia
www.inps.it

