L’Agenzia delle Entrate sposta al 7 marzo la scadenza per inviare gli Intrastat di gennaio 2022. L’adempimento doveva essere effettuato entro oggi, 25 febbraio.
Con il comunicato stampa del 24 febbraio 2022, spiega che con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, sono state definite alcune modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le modalità previste dalla Determinazione citata.
Si ricorda che molte novità sono state introdotte dalla direttiva Ue 2018/1910 “Quick fixes”, recepite dal Dlgs n. 192/2021:
- la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock, che si realizza quando uno stock di beni è spedito in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente determinato che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino;
- l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena;
- la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità.
Alcune novità sugli Intrastat
È il primo appuntamento con le novità introdotte dalla direttiva Ue 2018/1910 “Quick fixes”, recepite dal Dlgs n. 192/2021.
Nuovi sono i modelli da utilizzare, approvati con la determinazione congiunta n. 493869 Entrate e Dogane del 23 dicembre 2021, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, con la quale è stata attuata la disciplina.
Da quest’anno gli elenchi riepilogativi degli acquisti (modello INTRA-2 bis) devono essere presentati mensilmente solo se l’ammontare complessivo trimestrale degli acquisti intracomunitari sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350mila euro (e non più 200mila). Quindi, il nuovo limite massimo per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis deve essere monitorato su base trimestrale.
Non c’è più l’obbligo di presentazione trimestrale sia per i beni che per i servizi.
Un’importante novità riguarda la possibilità di avvalersi del codice convenzionale “99500000” negli elenchi INTRA acquisti, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata.
Quanto alla natura della transazione i dati dovranno essere suddivisi in due colonne A e B, con la compilazione della colonna B solo se il valore degli acquisti supera i 20 milioni di euro, comprensivo di tutte le movimentazioni, inclusi gli invii di beni in conto lavorazione o in forza di contratti di call-off stock.
Sitografia
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