Al debutto i contributi NASpI per cooperative e loro consorzi, ma è tolta l’aliquota aggiuntiva prevista per la disoccupazione agricola.
L’Inps ha pubblicato la circolare 31/2022 con le aliquote dei contributi applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022.
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2022, non hanno subito variazioni. Anche le aliquote Inail sono invariate.
Contributi FPLD per la generalità delle aziende agricole
Le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, sono elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore è esaurito, in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
NASpI. Cooperative e Consorzi
La legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022 le predette imprese dovranno versare la contribuzione di finanziamento NASpI:
- per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo;
- per i lavoratori assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data.
Le citate aziende non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
Contributi FPLD aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Anche per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Minimali ai fini contributivi per lavoro subordinato a tempo parziale
Il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è, per l’anno 2022: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.
Sitografia
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