In risposta alle criticità segnalate dalle associazioni dei Commercialisti e degli Avvocati in ordine alla circolare del 29 dicembre 2021 sull’incarico nella gestione della crisi d’impresa – che non avrebbe correttamente individuato la ratio dell’articolo 3, comma 3 del dl n. 118/2021, il Ministero della Giustizia replica quanto segue.
L’evoluzione normativa del richiamato articolo di legge alla luce della legge di conversione n. 147/2021, deriva sostanzialmente da una scelta difforme da quella voluta dalla decretazione d’urgenza con il dl n. 118/2021, operata dal Legislatore per equiparare dottori commercialisti ed esperti contabili agli avvocati in punto di requisiti per ottenere l’iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Ora, infatti, entrambe queste categorie professionali devono risultare iscritte all’Albo da almeno 5 anni ed aver maturato precedenti (perlomeno due) esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d’impresa.
Incarico a commercialisti e avvocati regolarmente iscritti agli ordini
Nell’elenco degli esperti indipendenti possono essere inseriti tanto gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili quanto gli iscritti agli ordini degli avvocati.
Ciò posto, il Ministero interpellato chiarisce che la circolare sopraccitata ha necessariamente dato attuazione alla norma di rango primario, come modificata, fornendo, agli ordini professionali dei soli dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati, linee di indirizzo per la selezione delle istanze volte alla formazione degli elenchi. Ancor più con riguardo al requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”, per tali professionisti previsto, non anche per i consulenti del lavoro e gli altri soggetti non iscritti in albi (si rammentano, tra gli esclusi, gli amministratori giudiziari).
Un passaggio importante nella replica ministeriale sono le specifiche sugli incarichi e le prestazioni che comprovano le esperienze pregresse nella ristrutturazione della crisi.
Al riguardo: l’incarico di gestore della crisi nella ristrutturazione dell’impresa agricola comporta la necessità di considerare anzitutto gli incarichi ricoperti presso imprese agricole, che hanno peculiarità e possono avere dimensioni non corrispondenti a quelle delle imprese commerciali che accedono ordinariamente alle procedure di sovraindebitamento.
Similmente, l’incarico di advisor valorizza l’esperienza di advisor nella ristrutturazione del debito tributario e del debito previdenziale.
Il curatore fallimentare è invece escluso dall’incarico, precisa la fonte ministeriale, al fine di attribuire rilievo alle attività che conducano alla preservazione del valore aziendale, non già che intervengono nel momento in cui la crisi e l’insolvenza sono conclamate. Il curatore subentra con la liquidazione o, occasionalmente, nella gestione provvisoria dell’impresa come incaricato.
Sitografia

