Una società che ha effettuato la fornitura di un impianto intende avvalersi del bonus “investimenti in beni strumentali nuovi” ma riferisce dubbi sul momento che segna il bonus.
Per verificare se applicare la misura introdotta con la legge di Bilancio 2020 o quella, rafforzata, relativa alla legge di Bilancio 2021, deve considerare il momento di effettuazione dell’investimento che, nel caso rappresentato, corrisponde alla consegna del bene. La fornitura é avvenuta dopo giugno 2021; di conseguenza, dovrà applicare l’articolo 1, comma 1056 della legge di Bilancio 2021 (risposta n. 107 del 14.3.2022).
Preliminare alla risposta è il riferimento di legge: l’articolo 1, comma 185 della legge di Bilancio 2020 prevede un credito d’imposta a beneficio delle imprese “che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Il vantaggio viene riconosciuto anche dalla successiva legge di Bilancio (2021) all’articolo 1, comma 1056, “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
La parziale sovrapposizione delle date delle due disposizioni è stata chiarita con la circolare n. 9/2021, che distingue gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non sussistano tali condizioni.
Nel primo caso, gli investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina della legge di Bilancio 2020, nel secondo caso valgono invece le misure della legge di Bilancio 2021.
Il momento di effettuazione dell’investimento è determinante
Circa il momento di “effettuazione” dell’investimento – centrale in questa risposta di prassi – va rilevato che nel caso in esame l’impegno contrattuale della fornitura non consiste nella mera consegna del bene; include anche altri adempimenti come il montaggio, le prove di funzionamento o la successiva assistenza. Ma tali ulteriori attività nel caso descritto dall’istante non sono essenziali ai fini del completamento degli obblighi contrattuali, avendo le parti concordato nel contratto che la proprietà si trasferiva con la consegna del bene.
L’Agenzia ritiene, quindi, che è proprio il momento della consegna del bene che individua l’effettuazione dell’investimento. La consegna del bene è avvenuta dopo il 30 giugno 2021: la fattispecie in esame ricade nella disciplina della legge di Bilancio 2021, che riconosce il beneficio agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

