Il ministero del Lavoro ha ridefinito i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale che l’impresa deve soddisfare se intende richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per processi di transizione. Le modifiche intervengono su quanto dettato con il DM 94033 del 13 gennaio 2016 (CIGS per grandi aziende).
Si allarga la platea per la CIGS
Ad accedere alla CIGS anche le aziende sotto i 15 dipendenti iscritte al FIS, avranno un percorso semplificato rispetto alle grandi aziende, che guadagnano la CIGS per riorganizzazione anche realizzando processi di transizione.
A veicolare le novità è il Decreto Ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022 che reca, appunto:
- nuovi criteri per approvazione programmi di riorganizzazione aziendale accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario;
- individuazione causali straordinarie assegno integrazione salariale FIS.
Il ministero dà notizia della pubblicazione del decreto il 15 marzo 2022, specificando che tali azioni ai fini del trattamento possono realizzarsi mediante:
• la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica;
• l’individuazione di processi orientati al rinnovamento e alla sostenibilità ambientale ed energetica.
Sempre la nota del Ministero spiega che il Decreto definisce anche i criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), non solo per la causale straordinaria della riorganizzazione, ma anche per quelle relative alla crisi e al contratto di solidarietà.
Nuovi criteri FIS. Riorganizzazione, crisi e solidarietà
Nuovi criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale del FIS.
La causale riorganizzazione. Il datore di lavoro dovrà presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale.
La causale crisi. Servirà una relazione semplificata che attesti la situazione economica critica dell’azienda (diminuzione delle vendite, contrazione degli ordini e delle commesse, eccetera), che potrà essere accompagnata da documentazione.
Una novità di rilievo è che l’Integrazione potrà essere autorizzata anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. Naturalmente il datore dovrà rappresentare l’imprevedibilità dell’evento, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi e la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.
La causale solidarietà. Il presupposto è l’accordo con i sindacati.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

