Ancora un differimento del periodo transitorio per la nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), nonché dell’assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022, a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegno di integrazione salariale – AIS), connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig.
L’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41” fino al 30 aprile 2022.
Coesistenza dei sistemi di invio del flusso
È il messaggio Inps n. 1320 del 23.3.2022 a comunicare, alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi.
Di conseguenza, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
I datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41” dovranno necessariamente utilizzalo fino alla fine del periodo autorizzato.
In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Parimenti, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.
Sitografia
www.inps.it

