L’Inps torna sulle tutele previdenziali dei lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS, riconosciute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per una mera sostituzione.
Con il messaggio n. 1349 del 24.3.2022 sostituisce il pregresso messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022.
Il nuovo messaggio toglie il riferimento al decreto interministeriale 4 febbraio 2022 dalla sola frase: “nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;”.
Il resto del contenuto è confermato.
Pertanto, le tutele previdenziali dei lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS – ex articolo 26 del Dl n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 – sono riconosciute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
La legge 11/2022, che ha convertito il Dl n. 221/2021, sposta al 31 marzo 2022 la data di scadenza delle disposizioni contenute:
- nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità;
- nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Si ricorda che per i lavoratori c.d. fragili hanno trovato la proroga le sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ma fino alla conversione del Dl n. 221/2021, tramite la legge n. 11/2022, la data di scadenza era il 28 febbraio scorso.
Come spiegato dallo stesso Istituto con il pregresso messaggio n. 679/2022, non è prorogata, ad oggi, l’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia.
La tutela previdenziale non prorogata si ferma al 31 dicembre 2021.
Le patologie che identificano i lavoratori fragili
Il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione individua “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, viene effettuata in “modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
Sitografia
www.inps.it

