È online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus. Gli inseriti possono perfezionare l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del dlgs n. 117 del 2017).
Viceversa, gli enti che il 22 novembre 2021 (data di cessazione delle procedure di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella stessa data) risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale non sono tenuti ad effettuare la richiesta di iscrizione al RUNTS perché rientrano in una procedura di migrazione automatica.
Iscrizione o mancata iscrizione al RUNTS
Gli enti che conseguiranno l’iscrizione nel RUNTS su loro richiesta saranno cancellati dall’Anagrafe delle Onlus ma la cancellazione non integra lo scioglimento dell’ente. Pertanto, non vi è obbligo di devolvere il proprio patrimonio.
All’opposto, in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS entro il termine del 31 marzo sopra richiamato, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.
L’Anagrafe delle Onlus
L’Anagrafe delle Onlus verrà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio della autorizzazione da parte della Commissione ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le Organizzazioni che rimarranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.
Sitografia

