La concessione apre ad altri istituti
In forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale, l’INL – circolare n. 2/2022 – ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
Pertanto, si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.
Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.
Formazione con e-learning o FAD anche in CIG periodo emergenziale
Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale, l’Ispettorato (nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020) ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD.
La formazione deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
Tali modalità vanno rispettate anche se la formazione é erogata da organismi di formazione accreditati e se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

