E’ uscito in Gazzetta Ufficiale n. 88 il decreto 21 marzo 2022, a firma del ministero dell’Economia e delle Finanze (supplemento ordinario n. 15), a seguito del quale entrano in vigore, dal periodo d’imposta 2021, 88 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa già approvati (decreto 24 dicembre 2019); sono, nel dettaglio, 31 indici afferenti le attività del commercio, 18 relativi alle attività professionali, 24 per l’area dei servizi e 15 per il comparto delle manifatture.
Gli 88 Isa – che imprese e professionisti dovranno applicare per la dichiarazione dei redditi 2022 – sono di terza generazione perché i primi a usufruire del secondo aggiornamento da quando sono stati introdotti nel 2018 (se non l’Isa CG14U – applicabile agli esercenti attività sportive e di intrattenimento – di cui è stata anticipata l’evoluzione).
Gli 88 Isa evoluti
Per alcuni degli indici evoluti si conferma una particolarità: la possibilità di utilizzo in relazione sia alle attività prevalenti che alle complementari (che, cioè, spesso affiancano la principale esercitata dall’impresa).
L’elenco comprende gli Isa: CG36U (bar), CG37U (ristoranti), CG44U (alberghi), CG54U (sale da gioco), CG60U (stabilimenti balneari), CD12U (panetterie) e CM85U (tabaccherie).
Una seconda conferma sta nella modalità con cui è determinato il punteggio di affidabilità calcolato dagli Isa CM06A (commercio di elettrodomestici), CM12U (librerie), CM13U (vendita giornali), CM20U (cartolerie), CM81U (commercio all’ingrosso di combustibili), CM85U (tabaccherie), CG36U (bar), CG37U (ristoranti), CG44U (alberghi), CG54U (sale da gioco), CG60U (stabilimenti balneari), CG83U (gestione di impianti sportivi), CG85U (discoteche), in cui i ricavi da confrontare con quelli presunti in ragione di indicatori elementari, sono quelli al netto degli aggi.
In queste ipotesi opera un meccanismo di neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consente di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività, utilizzando i dati specifici forniti dal contribuente attraverso la compilazione del quadro C dei relativi modelli.
Inoltre, per l’indicatore CM81U (commercio all’ingrosso di combustibili), è previsto che il confronto tra i ricavi dichiarati e quelli stimati debba essere effettuato tenendo conto anche dell’ammontare delle accise rimborsate all’impresa.
Le cause di esclusione
Il decreto comprova anche per il periodo d’imposta 2021 l’esclusione nei confronti dei contribuenti che hanno subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (i soggetti interessati dalla causa di esclusione sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli Isa per la comunicazione dei dati).
La nuova classificazione Ateco
Circa, infine, la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, benché verrà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, come precisato dall’Istat, il decreto n. XX 2022 recepisce sin da ora i nuovi codici ai fini dell’applicazione degli Isa, sia di quelli appena approvati che di quelli già in vigore dallo scorso anno.
Sitografia
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