Agenzia delle Entrate dà la sua interpretazione in materia di scambi e trasporti internazionali nella risposta n. 229 del 28 aprile 2022. Cosa ha deliberato e quali sono le prestazioni rientranti della non imponibilità?
Il quesito posto ad Agenzia delle Entrate
L’istante è una società operante nel settore del trasporto merci per conto terzi. Che, nell’ambito della propria attività, anche se soltanto marginalmente, effettua prestazioni di servizi, tra gli altri, di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio e simili.
Fino al 2021, per i servizi offerti già citati, l’istante ha emesso fatture in regime di non imponibilità Iva nei casi di prestazioni accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di beni. Mentre, in mancanza del requisito di accessorietà, applicava la non imponibilità ai sensi all’articolo 9, comma 1, n. 5, del Dpr n. 633/1972 (Decreto Iva), una volta accertata la connessione delle prestazioni richieste con le previste operazioni di esportazione, transito, importazione temporanea, importazione.
La richiesta della società riguarda, dunque, quale sia il corretto trattamento dell’Iva a partire dal 1° gennaio 2022 riguardante le prestazioni di carico, scarico e simili nei casi in cui tali servizi, anche se connessi a operazioni di esportazione, transito non siano resi nei confronti dell’esportatore, dell’importatore, del destinatario dei beni o di un prestatore di servizi.
La risposta: cosa è stato deciso in materia di non imponibilità dell’Iva
Innanzitutto, la dottrina europea poggia sull’art. 146, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva 2006/112/CE. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, al fine di rientrare nell’ambito dell’esenzione, i servizi citati non solo devono contribuire all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, come sostenuto dall’istante, i servizi di carico, scarico, trasbordo e simili effettuati dalla società siano non imponibili ai fini Iva soltanto se accessori rispetto alla prestazione principale di trasporto resa dalla stessa impresa nei confronti dello stesso committente, in quanto seguono le stesse regole di favore della prestazione principale in base al principio di accessorietà.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

