L’Amministrazione finanziaria interpreta il quesito di una società riguardante la corretta procedura da seguire per evitare le conseguenze sanzionatorie derivanti da eventuali guasti degli “elaboratori” elettronici.
L’Agenzia spiega il no alle sanzioni solo se il server risulta “fuori servizio” (risposta n. 247 del 6.5.2022).
Server e malfunzionamento: il quesito dell’istante e la risoluzione
Il quesito é sollevato da una società che si occupa di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere mediante l’utilizzo di Server del Registro Telematico installati nei propri punti vendita. Cosa fare se il server va in tilt e non permette il corretto invio dei dati alle Entrate?
L’Amministrazione era già tornata più volte sul tema, ribadendo quale sia il comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server RT; e specificando che, in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT, l’esercente deve innanzitutto richiedere l’intervento di un tecnico abilitato.
Egli deve, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento, provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro.
Date le premesse, a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, lo stesso va posto nello stato “fuori servizio“.
Ed infatti, questo stato consente la comunicazione del problema in essere all’Amministrazione e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati.
Inoltre, la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza.
In tale contesto, le sanzioni saranno applicate nella misura di 100 euro per ciascuna trasmissione, ma solo se il server malfunzionante non sia stato posto come “fuori servizio” e si sia proceduto alla memorizzazione o invio di dati incompleti e/o non veritieri.
In riferimento ai comportamenti tenuti prima dei chiarimenti spiegati in questa sede, ci si può recare presso gli Uffici competenti per controllare ed esaminare il caso concreto. Valutando anche l’eventuale presenza di cause di non punibilità in applicazione della legislazione vigente.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

