La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione prevede il riconoscimento, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo per un periodo massimo di 24 mesi. Sono esclusi Inail e maternità.
Con la circolare n. 59 del 16 maggio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’esonero contributivo in argomento, ex articolo 1, comma 503, della legge 160/2019.
Si ricorda che le indicazioni e le istruzioni operative sono già state dettate con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021.
L’Istituto spiega che le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020, relative all’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La domanda di esonero
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Si deve utilizzare lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.
Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte. Dunque, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022 il termine scade il 30 luglio 2022.
Sitografia
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