L’Inps fornisce chiarimenti sui quesiti relativi alla legittimità della ricostituzione delle prestazioni di esodo anticipato collegato al contratto di espansione (articolo 4, commi da 1 a 7, legge 28 giugno 2012, n. 92, e articolo 41, comma 5-bis, d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni), sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con il messaggio n. 2099 del 18.5.2022, l’Istituto conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni in oggetto.
Pertanto:
- se successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione;
- è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento se nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo di cui trattasi anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. A tal fine, allegato al messaggio si riporta il fac-simile della dichiarazione da acquisire agli atti.
Sitografia
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