Credito energia: requisiti oggettivi, ambito soggettivo, calcolo e cedibilità. Tutto in una circolare (n. 25/E/2022) sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore di imprese energivore e non. E sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Il bonus energia è previsto dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale; del prelievo solidale si occupa, invece, un documento di prassi (circolare n. 22/E/2022).
Ora le risposte ai quesiti di maggiore interesse.
1. Credito energia. Iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva
Le aziende incluse, per il 2022, nell’elenco delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio. Ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.
Rilevanza di imposte e sussidi
Le norme sulle imprese “energivore” e “non energivore” prevedono, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Il confronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento deve, perciò, avvenire considerando il costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, non le imposte eventualmente versate, e detraendo da esso il valore di eventuali sussidi.
Per il calcolo del bonus, secondo norma le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura) non vanno considerate nella base imponibile ed eventuali sussidi non vanno detratti dalla spesa sostenuta.
Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica. Obbligo di documentazione
Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche al cessionario che acquisti energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da un soggetto produttore di energia, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi debitamente certificati (per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità di verifica della sussistenza dei requisiti e del calcolo del credito d’imposta spettante).
Fatture di cortesia
La fatturazione elettronica richiede che le spese per l’acquisto di energia siano comprovate da fatture di cortesia (atteso che quest’ultime sono univocamente connesse alle fatture elettroniche), purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto.
Effettività dei dati di consumo
L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito in un momento che precede la conclusione del trimestre di riferimento, purché sussistano tutti i requisiti di legge. Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non saranno presi in considerazione (in tali casi occorre fare riferimento ai consumi effettivi relativi ai mesi oggetto di agevolazione indicati nelle fatture di conguaglio).
Fatture emesse dopo il 31 dicembre 2022
La nuova circolare chiarisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, se il fornitore emette fatture dopo tale data, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione, anche se vengono fatturati consumi effettivi.
Cedibilità del credito
Altro chiarimento: il credito d’imposta è cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’utilizzo parziale in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.
2. Contributo straordinario. Operazioni non Iva per carenza del presupposto
Una specifica che riguarda il contributo straordinario. Per il calcolo, leggiamo nella circolare 25/E, le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) i costi ad esse afferenti riguardino acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva che, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle Lipe.
Attenzione: considerato che l’acconto dovuto è stato già versato (entro il 30 giugno 2022), per l’eventuale integrazione del versamento, se effettuata tempestivamente, non è prevista l’applicazione delle sanzioni.
Sitografia
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