Per consentire ai cessionari del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, delle imprese a forte consumo di gas naturale e delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello di pagamento F24 (da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate), sono istituiti i codici tributo dal 720 al 725 (risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022).
Il codice tributo 726 riguarda, invece, il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
I codici tributo dedicati ai cessionari interessano 1° e 2° trimestre 2022
I periodi di imposta interessati dai codici appena istituiti in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e
carburante sono, alternativamente, il primo ed il secondo trimestre dell’anno in corso.
La cessione e la relativa accettazione vanno comunicate sino al 21 dicembre 2022.
Anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti, entro il 31 dicembre p.v., oppure ricederli per intero a soggetti qualificati, già puntualmente identificati dalle Entrate con provvedimento 30 giugno 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.it

