L’appena pubblicato decreto “trasparenza” sul lavoro, n. 104/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022), disciplina – in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea – il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
f) contratto di prestazione occasionale.
Il decreto si applica altresì ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.
Le previsioni si applicano inoltre:
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici.
Decreto trasparenza. Ambito applicativo
Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente, le informazioni previste dal decreto n. 104/2022, in formato cartaceo oppure elettronico. Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Nell’articolo 4 del decreto le informazioni di dettaglio circa i nuovi obblighi datoriali.
Le misure contenute nel decreto vigono a partire dal 13 agosto 2022.
Sitografia
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