Quali criteri di collegamento territoriale Iva applicare alle prestazioni di formazione professionale, di carattere interattivo, rese in modalità online da una società a beneficio di committenti soggetti passivi Iva e di soggetti privati, in entrambi i casi non stabiliti nel territorio italiano?
In risposta (n. 409/2022), le Entrate chiariscono che i corsi di formazione da remoto si configurano come servizi educativi. In quanto tali, sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti. Se, viceversa, vengono resi a soggetti privati, essi assumono rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio.
Territorialità. Necessaria distinzione tra i due criteri
In definitiva, l’Amministrazione distingue tra il criterio di territorialità per servizi generici, incardinato nel luogo di stabilimento del committente (articolo 7-ter Dpr n. 633/1972), e il criterio di territorialità specifico, previsto per i servizi di accesso alle manifestazioni educative/culturali, incardinato nel luogo di svolgimento delle manifestazioni (articolo 7-quinquies, lett. b) Dpr n. 633/1972).
Conta il luogo di svolgimento
In relazione all’erogazione dei corsi resi a consumatori finali in modalità a distanza, per individuare il luogo di materiale svolgimento delle prestazioni, considerato che i consumatori finali sono stabiliti in Paesi diversi, è necessario valutare, in via preliminare, se i servizi di formazione erogati da remoto ed in modalità interattiva dall’istante società rientrino tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Rientra tra i servizi elettronici la formazione distanza automatizzata che funziona attraverso internet o reti elettroniche analoghe, la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengano utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.
Nel caso di specie, in cui i corsi sono erogati online in modalità live attraverso piattaforme, con interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima, l’Agenzia ritiene che lo strumento elettronico sia solo un “mezzo” per accedere a tale servizio e che, pertanto, quello descritto dall’istante non sia un “servizio prestato tramite mezzi elettronici”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

