Agenzia delle Entrate con la risposta n. 419 del 5.8.2022 si occupa dell’attuazione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 per conto del titolare di un’impresa individuale. Tema: contributo a fondo perduto e cessione ramo d’azienda.
Contributo a fondo perduto: i quesiti dell’istante
Partendo dal decreto-legge n. 73 , sappiamo che l’importo del contributo a fondo perduto, attuato per sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’epidemia da Covid-19, è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi sia del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 sia del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021.
L’istante, in quanto titolare di impresa individuale, ha effettuato una cessione di ramo d’azienda nel 2021 e variato così l’attività principale. Prima di tale passaggio però, ha comunicato alla Camera di Commercio un periodo di sospensione delle attività senza cancellare la Partita Iva e successivamente ha comunicato la cancellazione dal registro delle imprese, avendo avviato un’attività professionale.
A questo punto, l’istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria:
- se gli importi riscossi per la cessione del ramo d’azienda debbano essere considerati al fine del calcolo della differenza del fatturato mensile, utile per l’appunto al calcolo dell’importo del contributo;
- se, essendo passato da attività commerciale a lavoratore autonomo mantenendo la stessa Partita Iva, può comunque accedere al contributo stesso.
Cessione ramo d’azienda e cfp: il chiarimento di Agenzia delle Entrate
Nel determinare l’ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al “contributo Sostegni-bis“, l’istante deve elidere le somme riferibili all’imprese ceduta. Inoltre, il passaggio dall’attività di impresa a quella professionale non determina alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.
In conclusione, l’istante deve determinare la riduzione del fatturato rispetto ai mesi precedenti, a prescindere se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia riconducibile ad attività d’impresa o ad attività di lavoro autonomo.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

