Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, di attuazione della norma contenuta nel Dl “Semplificazioni fiscali” (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto). Rende ancora più smart il lavoro agile.
Prevede che il datore di lavoro comunichi telematicamente al Ministero i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Disposizione importante, questa, perché rende strutturale la semplificazione dello “smart working“.
Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell’articolo 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.
Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, dal 1° settembre 2022, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi nelle modalità di cui sopra.
Lavoro smart con obblighi smart
E’ un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato (7 dicembre 2021).
Il ministro Orlando dichiara: “L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari”.
Il modulo sarà reso disponibile, dal 1° settembre, attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
L’adempimento riguarda esclusivamente i nuovi accordi di lavoro agile o le modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente (art. 1, c. 3).
Sempre nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Sitografia

