L’Amministrazione finanziaria entra nel merito della disciplina della Tobin tax con la risposta n. 453 del 13 settembre 2022, ove l’istante è società non residente che intende acquisire alcuni crediti agevolativi. La compensazione avviene tramite modello F24.
Agenzia delle Entrate e tobin tax: la risposta all’interpello
La società vuole, in definitiva, acquistare alcuni bonus agevolativi attraverso la cessione del credito. Essa è anche soggetto passivo di ITF (Imposta sulle transazioni finanziarie); in quanto tale, può adempiere ai propri obblighi utilizzando il codice fiscale originariamente attribuito alla stabile organizzazione liquidata a fine 2021.
Di conseguenza, deve provvedere a versare direttamente l’imposta tramite F24, usando il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla liquidazione della sede italiana e alla chiusura della relativa posizione Iva.
Dal 26 febbraio 2022, l’ITF è entrata a far parte dell’elenco dei tributi compensabili con F24. A tal proposito, l’istante chiede delucidazioni circa l’utilizzo corretto dei crediti d’imposta in caso di versamenti relativi all’ITF effettuati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale eventualmente nominato tra i soggetti del gruppo cui la società appartiene.
Il parere dell’Agenzia: compensazione tramite F24
La risposta spiega che gli adempimenti fiscali connessi all’imposta sulle transazioni finanziarie possono essere eseguiti tanto dagli intermediari quanto da altri soggetti non residenti, ma intervengono nell’operazione attraverso la nomina di un rappresentante fiscale o attraverso stabile organizzazione. I rappresentanti fiscali, al fine di adempiere al loro impegno, sono tenuti ad inviare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati.
Se, invece, non esiste una stabile organizzazione ovvero non viene nominato un rappresentate fiscale, sarà lo stesso soggetto estero a dover adempiere ai propri obblighi in materia di ITF.
Per quanto concerne la compensazione dei crediti agevolativi, nella comunicazione da inviare andrà indicato come cessionario il codice fiscale dell’istante. Si dovrà caricare il bonus sull’apposita Piattaforma (accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia), comunicando anche l’opzione di utilizzo in compensazione tramite F24. Questo può essere compilato e inviato seguendo due diverse modalità:
- indicando esclusivamente il codice fiscale della società istante, che può inviarlo direttamente o tramite un intermediario incaricato (ad esempio un Caf);
- può essere inviato dal rappresentante fiscale della società. In tal caso, nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. Il primo è del contribuente, il secondo è del rappresentante fiscale e va accompagnato dal codice identificativo “72”. Il modello potrà essere trasmesso direttamente dal rappresentante fiscale (o tramite un intermediario incaricato).
Per entrambe le modalità e in sede di invio, si dovrà comunicare telematicamente anche un conto corrente bancario o postale intestato alla società/rappresentante fiscale utile all’addebito dell’eventuale saldo.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

