Attraverso il messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, l’Inps specifica le novità introdotte dal decreto-legge 73/2022 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, in particolare per i minorenni ed affetti da disabilità.
Ad istituire l’assegno, a decorrere dal 1° marzo 2022, è stato il decreto legislativo 230/2021, che ha destinato la misura ai nuclei familiari sulla base dell’Isee.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 73 del 2022, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha aumentato gli importi dovuti ai figli con disabilità e ai nuclei familiari orfanili, ovvero quelli composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione dopo il decesso dei genitori.
Assegno unico per figli disabili minorenni e maggiorenni, cosa cambia?
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 4 del decreto legislativo 230/2021, i figli maggiorenni disabili e senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni. Possiamo così riassumere:
- nulla cambia per ciò che riguarda i figli (disabili e non) con età inferiore a 18 anni;
- per i figli disabili compresi tra i 18 e i 20 anni, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
- per i figli disabili con età pari o superiore a 21 anni, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.
Nonostante ciò, viene disciplinata una maggiorazione transitoria per i figli disabili, limitatamente all’anno 2022. L’importo della maggiorazione è pari a 120 euro mensili. La quota della maggiorazione transitoria spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo. Per approfondimenti l’Istituto rinvia alla circolare n. 23/2022.
Decorrenza retroattiva: Inps provvede ai conguagli
La misura ha decorrenza retroattiva, dunque le disposizioni fin qui previste hanno effetto in riferimento alle mensilità da marzo 2022. Per le domande giunte entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvederà ai dovuti conguagli tra le rate spettanti e quelle già erogate.
Isee non necessario per assegno unico: i casi specifici
Benché l’assegno unico sia commisurato dall’Isee, è possibile farne richiesta senza presentare il documento che attesta la situazione economica della famiglia.
Il beneficio, infatti, può essere richiesto e ottenuto anche senza necessità di presentare la certificazione dei propri redditi ma, in questo caso, occorrerà accontentarsi della cifra minima, pari a 50 euro al mese per figlio minorenne. La normativa vigente prevede comunque la possibilità di integrare la domanda in un secondo momento, così da ricevere anche la rimanente parte spettante. Il conguaglio può essere riconosciuto, però, solo dal momento in cui vengono presentati i documenti mancanti e senza effetto retroattivo.
Sitografia
www.inps.it
www.skytg24.it

