Il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha invitato la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ad estendere al revisore legale gli obblighi di segnalazione circa la ricorrenze dei presupposti per la presentazione dell’istanza di Composizione della crisi.
Il comunicato stampa, datato 30 settembre 2022, spiega le motivazioni che hanno spinto de Nuccio, di concerto con i consiglieri nazionali delegati alla materia, ad inviare tale richiesta, chiedendo la riformulazione degli artt. 25-octies e ss. del Codice della crisi.
Disallineamento ruoli: la richiesta sulle segnalazioni
L’invito inserito nel comunicato dà voce al timore dei professionisti del settore circa un disallineamento fra ruoli e doveri. Disallineamento che riguarda le figure dell’incaricato della revisione legale e dell’organo di controllo della società.
“Nella maggior parte delle nostre società di capitali”, spiega de Nuccio, “in cui l’organo di controllo non è altresì incaricato della revisione legale, l’ordinamento non affida a quest’ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale”. Il disallineamento così prodotto può provocare:
- inefficienze nella tempestiva emersione;
- problemi di coordinamento e asimmetrie informative;
- eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione e delimitazione dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità.
Recuperare l’art. 14 originario del Codice della Crisi
L’art. 25-octies del Codice della Crisi modifica il contenuto dell’art. 14 dell’originaria formulazione che dovrebbe essere recuperato nella prospettiva di dotare di efficacia il sistema delle segnalazioni attualmente vigente. L’art. 14, infatti, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione sia sull’organo di controllo sia sui soggetti incaricati della revisione legale. “In tal modo, veniva ben colto il differente ruolo svolto dell’organo di controllo della società e dal revisore legale nella governance societaria”, spiega ancora de Nuccio.
Modificato l’art. 14 si è prodotto un disequilibrio. Ad esempio, nelle s.r.l. che abbiano nominato solo un revisore e non un organo di controllo, segnala infine de Nuccio, “si arriva alla paradossale situazione nella quale per un verso il sistema di “segnalazione interna” viene pregiudicato dall’assenza di un soggetto segnalante presso l’organo di amministrazione e, per altro verso, viene fortemente compromesso anche il sistema di “segnalazioni esterne“, con evidente pregiudizio degli interessi di soci, creditori e terzi, che lo stesso art. 25-octies del Codice della crisi intende tutelare”.
Sitografia
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