Agenzia delle Entrate si esprime, con parere positivo, circa la regolarizzazione cumulativa emessa a favore di una società scissa parzialmente. L’istante nel 2021 ha ricevuto un ramo d’azienda, includendo gli elementi attivi, passivi, gli oneri e tutti i rapporti giuridici. In mancanza di una contabilità Iva separata tra la società beneficiaria e il ramo trasferito, l’istante si è trovato a gestire tanto operazione attive tanto quelle passive, ovvero pertinenti al ramo ricevuto. Dunque, si è trovato ad amministrare:
- fatture di acquisto della società scissa antecedenti all’operazione e non annotate sui registri Iva della società scissa;
- fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa precedentemente alla data di efficacia giuridica dell’operazione di scissione e ricevute invece successivamente alla stessa data di efficacia;
- fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione e ricevute dopo tale data.
A tal proposito, la richiesta dell’istante riguarda proprio la registrazione e gestione dei documenti sopra citati, in particolare ai fini del diritto alla detrazione.
Parere Agenzia delle Entrate: sì alla regolarizzazione cumulativa delle fatture
Rispondendo all’istante, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento a due importanti documenti in materia: la legge n.537/1993 sulla scissione e la risoluzione n. 183/1995, ovvero il documento di prassi che determina il comportamento da tenersi nei casi, rientranti nella risposta in oggetto.
Quindi, possiamo dire che, in ipotesi di scissione come quella presa in esame, se manca una separata contabilità tra ramo trasferito e società beneficiaria, risulta determinante l’efficacia della scissione stessa. Tutte le operazioni inerenti l’attività della trasferita, se effettuate prima della scissione, restano in capo alla scissa. Se, invece, effettuate successivamente allora competono alla beneficiaria.
Alla società beneficiaria la scelta se emettere note di variazione in diminuzione ex art. 26 del decreto Iva, oppure se procedere alla registrazione delle fatture di acquisto inerenti all’attività, di cui sopra.
Fatture di acquisto: come comportarsi per detrazione Iva
Proprio in riferimento alle fatture di acquisto, è necessario che queste vengano regolarizzate. Per tale operazione, le Entrate si trovano d’accordo con la soluzione ipotizzata dall’istante, ovvero quella di regolarizzarle in maniera cumulativa. A questo si aggiunge che, nel presupposto che l’Iva indicata nelle fatture sia stata regolarmente liquidata e che i documenti irregolari siano stati comunque registrati dall’istante nei termini di legge, non si erogherà nessuna sanzione per le fatture ricevute in data anteriore ai chiarimenti richiesti in sede.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

