La circolare n. 33/2022 – apprezzata dalle professioni economiche per alcuni chiarimenti – viene sostituita per “errata corrige” nella pagina 32.
I passaggi rettificati hanno, in definitiva, interessato la proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus al 110% per le villette unifamiliari per come chiarita nel documento di prassi. Un evidente contrasto con il dispositivo di legge, l’articolo 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020, a norma del quale per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il superbonus nella misura del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (che in origine era il 30 giugno 2022, fino all’intervento di proroga introdotto dal D.L. n. 50/2022), siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.
Fornendone un esempio a rinforzo, la circolare – partita dal dato letterale della norma come appena ripreso – ha fornito una lettura distorta, apparsa ai più una forzatura: la scadenza del 30 settembre era ormai di gran lunga superata (6 ottobre, data di pubblicazione della circolare), lasciando intendere che il raggiungimento del 30% dei lavori dev’essere riferito ai pagamenti effettuati, non ai lavori eseguiti.
La versione rettificata della circolare 33: lavori eseguiti (non pagamenti effettuati)
Nella versione rettificata, pubblicata il giorno appresso alla circolare, viene precisato il tiro: è possibile fruire del superbonus al 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Nessuna traccia, dunque, dal 7 ottobre, della parola “pagamenti”, debitamente rimpiazzata dal giusto termine “lavori”.
Riscritto anche un secondo passaggio: ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori ma occorre, stante il tenore letterale della legge riferito ai lavori realizzati entro il 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Intervento immediato, che tuttavia non è balzato agli onori della cronaca se non, a nostro riscontro, per l’ottimo articolo del giornale telematico IPSOA, perché tenuto in sordina con un semplice “(documento sostituito in data 07/10/2022 per errata corrige a pagina 32 nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo)”, che segue il titolo della circolare nel sito internet delle Entrate.
Sitografia
www.ipsoa.it

