L’Amministrazione finanziaria (risposta n. 512/E/2022) offre chiarimenti sul contributo straordinario concesso dal c.d. “decreto Energia” alle imprese energivore, sotto forma di credito d’imposta. L’art. 4 del decreto-legge n. 17/2022 recita: “alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta”, pari al 25% delle spese sostenute, come ridimensionato dal c.d. decreto Ucraina.
L’istante – società che esercita attività di tipo industriale di produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli – ha acquisito l’azienda che ne gestisce l’impianto siderurgico, attivando l’attività energivora dal 1° luglio 2019.
Dubbi interpretativi e soluzione
Stabilito il quadro iniziale, l’azienda espone dubbi interpretativi circa le regole che disciplinano il suddetto credito, ritenendo comunque di poterne beneficiare e di dover determinare l’importo del contributo sulla base del raffronto del costo medio dell’energia elettrica sostenuta nel 2019 rispetto al 2022.
La società riferisce di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del DM dell’anno 2022.
L’Agenzia delle Entrate concorda.
Resta inteso che, qualora l’impresa “non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati”.
Individuazione parametro di riferimento per il credito d’imposta
Infine, per ciò che riguarda il parametro iniziale di riferimento per il calcolo del credito d’imposta, l’istante non può utilizzare i dati del POD della società nata dopo l’atto di trasferimento. Dunque, i costi per la componente energica relativi all’impianto nel 2019 non possono essere utilizzati ai fini del raffronto con i costi sostenuti nel primo trimestre del 2022.
Allora, nel caso specifico trova applicazione il criterio per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il paramento di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Sitografia
www.normattiva.it
www.redigo.info

