Se ne parla da mesi. Il tema che ruota intorno ai bonus dipendenti di 200 e 150 euro continua ad interessare una platea (sempre più) ampia di destinatari. Torna sull’argomento anche l’Inps, attraverso la pubblicazione di un paio di messaggi, il n. 3805 – in materia di bonus di 200 euro, precisando cosa debbano fare coloro che non l’hanno ricevuto nel mese di luglio 2022 – e il n. 3806 – in materia di indennità 150 euro, con relative precisazioni.
Precisazioni sul bonus dipendenti da 150: quando viene erogato e fac-simile modello
Anche per la nuova indennità da 150 euro, i dipendenti devono presentare una dichiarazione con la quale sia possibile accertare la non titolarità di alcune importanti prestazioni previdenziali. Il lavoratore, dunque, è tenuto a presentare al datore di lavoro un’attestazione in cui afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsivoglia istituto previdenziale (tra i quali rientra il Reddito di Cittadinanza), l’assegno o pensione per invalidi e i vari trattamenti di accompagnamento (per citarne alcuni).
Al fine di agevolare gli adempimenti suddetti, l’Inps ha allegato al messaggio n. 3806 un fac-simile di dichiarazione, il quale può essere personalizzato e modificato dal datore, pertanto non è vincolante.
Indennità 200 per chi non ne ha beneficiato a luglio
Se per l’una-tantum di 150 euro ci si affaccia al futuro, con l’erogazione nel mese di novembre, per quella già corrisposta di 200 euro vengono fatte precisazioni nel messaggio n. 3805, rivolte in particolare a tutti quei lavoratori che, pur avendone diritto, non lo hanno ricevuto. Tra le motivazioni: l’aver fornito tardivamente la dichiarazione utile al datore di lavoro e all’Inps.
Per questi lavoratori, i datori potranno provvedere alla mancanza tramite il flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.
Sitografia
www.inps.it

