Sulla disciplina fiscale dei trust, una circolare delle Entrate (n. 34/2022) offre nuovi chiarimenti alla luce delle ultime modifiche normative introdotte per le imposte dirette dal dl n. 124/2019 e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Il documento è in consultazione pubblica sotto forma di bozza sul sito internet dell’Amministrazione finanziaria e contiene le indicazioni definitive sulla base, anche, dei numerosi contributi giunti da studi professionali e associazioni di categoria che hanno comportato integrazioni e modifiche.
Quali chiarimenti nella circolare?
Ai fini delle imposte sui redditi, in particolare circa le “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata, il dl n. 124/2019 ha delineato regole specifiche per l’imposizione delle attribuzioni da parte dei trust opachi, quelli cioè senza beneficiari di reddito “individuati”, per evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il citato decreto chiarisce il trattamento dei redditi corrisposti da questa tipologia di trust, stabilendo:
- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che, con riferimento ai redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati;
- una presunzione relativa se, in relazione alle predette attribuzioni, non é possibile distinguere tra redditi e patrimonio: l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, in particolare in tema di imposta sulle successioni e donazioni viene chiarito che essa deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali del momento.
Ancora: viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata (in base al precedente orientamento di prassi) all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust.
Altri chiarimenti riguardano il monitoraggio fiscale e l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe).
Per ultimo, una disamina viene effettuata, nella circolare in consultazione, sulla disciplina agevolativa introdotta per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi.
Sitografia
www.fiscooggi.it

