Rinnovo del contratto ed estensione delle tutele
Le Associazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori hanno rinnovato in data 27 Ottobre 2022 il CCNL Servizi di pulizia aziende artigiane che avrà scadenza il 31 dicembre 2024; le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione.
Le Parti intendono promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare comportamenti discriminatori sulla diversità, sulle violenze e sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Vengono abbracciati appieno i principi espressi nell’ “Accordo quadro sulle molestie e violenze”, nella Raccomandazione ILO n.206 del 2019 e nella Convenzione ILO n. 190.
E’ intenzione comune includere nei programmi di formazione specifici interventi incentrati sull’informazione della prevenzione delle molestie sessuali e sulla libertà e dignità della persona. E’ prevista l’adozione di un Codice di Condotta recepito dalle singole imprese: la Commissione Paritetica Nazionale per le Pari Opportunità monitorerà e verificherà i contenuti in merito. Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza hanno diritto ad un congedo retribuito di 90 giorni, a cui si aggiungono ulteriori 90 giorni di aspettativa non retribuita.
Novità economiche e normative
La disciplina dei contratti a termine continua a rappresentare una tipologia d’impiego adeguato alle esigenze delle aziende e creare nuove opportunità occupazionali.
I limiti percentuali fissati dall’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Servizi di pulizia aziende artigiane sono i seguenti:
- 2 lavoratori a termine nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- 4 lavoratori a termine nelle imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 lavoratori a termine nelle imprese che occupano da 11 a 18 dipendenti a tempo indeterminato;
- 8 lavoratori a termine nelle imprese che occupano più di 18 dipendenti a tempo indeterminato.
La durata massima di un contratto a termine è fissata in 12 mesi (e fino a 24) solo in presenza di causali previste dalla legge. Eccezione è rappresentata dai contratti stipulati presso la direzione del lavoro competente per territorio. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è da calcolare in riferimento ai dipendenti in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Sono esenti da limitazioni quantitative in applicazione del D.Lgs. 81/2015 i contratti a termine conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di attività d’impresa, i contratti stipulati per la sostituzioni di lavoratori assenti e con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
Le Parti hanno inoltre adeguato la disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n.81/2015.
Le novità sul cedolino di Novembre 2022
Le parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di € 120,00 (riferito al 5° livello), con le seguenti decorrenze:
- € 60 a partire dal 01 Novembre 2022
- € 30 dal 01 Luglio 2023
- € 20 dal 01 Luglio 2024
- € 10 dal 01 Dicembre 2024
Dal 01 Novembre 2022, a copertura del periodi di carenza contrattuale, ai lavoratori verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione, pari a € 15 per 26 mesi consecutivi. Tale misura è rivolta al personale in forza alla data del 27 Ottobre 2022. A quest’ultima si aggiunge un’Indennità speciale, non utile ai fini della tredicesima mensilità, pari a € 83,17 relativa al 5° livello e da riparametrare per gli altri livelli. Tale importo verrà elevato a € 88,17 a decorrere al 01 Dicembre 2024.
In materia di Bilateralità il CCNL recepisce integralmente quanto contenuto nell’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021che pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza 01 Novembre 2022.

