Le liste, definitive per il 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello “split payment” pubblicate a fine ottobre dal Dipartimento Finanze (in “elenchi 2023”), contengono l’indicazione aggiornata delle società, degli enti e delle fondazioni della Pa verso cui – in relazione alle operazioni IVA effettuate con tali soggetti – scatterà il meccanismo.
Lo split payment, ricordiamo, è un meccanismo di versamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, col quale si consente all’Erario di acquisire l’imposta dalle Pubbliche amministrazioni, tenute a versare direttamente l’Iva addebitata loro dai fornitori.
I soggetti interessati (non includendo le società quotate nell’indice Ftse Mib), potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante un modulo di richiesta ad hoc.
Gli obbligati all’applicazione dello Split payment
Negli elenchi 2023 compaiono:
- società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- enti e società controllate dalle Amministrazioni centrali, locali e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, società e fondazioni partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Pa, e società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Non sono incluse le Pa comunque tenute all’applicazione dello split payment e individuate nell’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche amministrazioni. A tal proposito, negli elenchi ciascun soggetto è individuato tramite codice fiscale, denominazione e, in dettaglio, per data di inserimento.
Split e Pa
Lo strumento split payment ha la Pa come fattore centrale, intesa come tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie istituite dal Dlgs n. 300/1999 (Agenzie fiscali). Inoltre, fino alla revisione organica della disciplina di settore, la definizione si applica anche al Coni.
Sitografia
www.finanze.gov.it

