Il decreto legislativo n. 105/2022 (GU, Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022), ha introdotto novità normative su maternità, paternità e congedo parentale che aumentano la semplificazione nelle procedure.
Con il messaggio n. 3066/2022 e con la circolare n. 122/2022, l’INPS ha fornito indicazioni in materia, tra cui la possibilità, nelle more degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente e regolarizzandone – dove previsto – la fruizione in un momento successivo, mediante presentazione della domanda telematica all’Istituto.
Si aggiunge il messaggio n. 4025, dell’8 novembre, che comunica il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, secondo le novità legislative in argomento.
A tal proposito, l’INPS rappresenta che le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e l’8 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio n. 4025/2022).
Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del messaggio, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
Inoltre, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentarne di nuove.
Circa il congedo facoltativo del padre (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.
Il documento di prassi avvisa, infine, che con un prossimo messaggio sarà data comunicazione del rilascio delle implementazioni informatiche che interessano il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Vicino la semplificazione dell’esonero per le madri
Poiché questo triplo intervento interpretativo (messaggio n. 3066, circolare n. 122, messaggio n. 4025), ed ancor prima quello normativo che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158 con il decreto 105, rientra nel fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza ed in quello di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ci pare utile riportare quanto affermato in un intervento durante la trasmissione “Dicottominuti – uno sguardo sull’attualità” in cui il direttore generale vicario Inps ha anticipato ai Consulenti del Lavoro che, avendone accolto le istanze, l’Istituto emanerà un nuovo messaggio nel quale verrà indicato che non sarà necessario calcolare gli imponibili previdenziali dividendoli tra i dovuti prima e i dovuti dopo il rientro, ma si potrà riproporzionarli in ragione dei giorni contribuiti moltiplicandone, poi, il valore ottenuto per i giorni lavorati, così da ottenere l’imponibile su cui applicare l’esonero contributivo delle lavoratrici madri.
Sitografia
www.inps.it
www.consulentidellavoro.it
www.italiaoggi.it

