Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n. 551 del 7 novembre 2022, chiarisce un dubbio di una Srl che, nel corso del 2019, si è occupata di contratti di leasing. Il richiedente ha chiesto delucidazioni circa l’utilizzo dell’agevolazione in iper ammortamento.
Nello specifico, l’istante ha promosso la propria attività nel corso di tre anni:
- entro il 31 dicembre 2018 sono stati accettati gli ordini dei venditori e versato acconti pari al 20%;
- nel 2019 i beni sono stati consegnati e collaudati;
- nel 2020, i beni sono entrati in funzione nel processo produttivo ed interconnessi al sistema aziendale.
La risoluzione delle Entrate si gioca sull’interconnessione che si rivela, dunque, indispensabile.
Super ammortamento e iper-ammortamento
Per capire ed applicare la ratio dell’incentivo, è utile menzionare il principio del super ammortamento, per il quale un bene acquisito attraverso un contratto di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ovvero quando entra nella disponibilità del locatario e viene utilizzato.
A tal proposito, l’art. 1 comma 11 della legge di bilancio 2017 prevede che per usufruire dell’agevolazione del 150%, si deve rispettare l’interconnessione del bene al sistema produttivo aziendale.
Dunque, il super ammortamento, essendo un incremento del costo fiscale ammortizzabile, potrà essere dedotto a partire dall’esercizio in funzione del bene. Di conseguenza, anche l’applicazione dell’iper ammortamento deve rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale.
Nel caso trattato, sappiamo però che l’investimento è stato realizzato nel periodo d’imposta 2019; mentre l’entrata in funzione del bene e la sua interconnessione è avvenuta nel 2020.
Entrata in funzione del bene e interconnessione
In conclusione, la deduzione come iper ammortamento in interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti. Tale impostazione garantisce il rispetto della logica dell’incentivo, consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione del bene stesso.
Non può essere rilevante, ai fini del caso in oggetto, la quantificazione dell’iper ammortamento relativamente all’acquisto di un macchinario nel 2019 con interconnessione nel settembre 2020, poiché la forfetizzazione della prima quota di ammortamento deducibile, relativa al periodo d’imposta di entrata in funzione del bene agevolabile, operando esclusivamente per gli acquisti di beni in proprietà, consente di determinare il super ammortamento prescindendo dalla quantificazione dai mesi di effettivo utilizzo del macchinario.
Concludendo, la sovvenzione può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall’articolo 102, comma 7 Tuir.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

