Giusta determinazione della retribuzione imponibile e nuove istruzioni per i datori
E’ legge il dl n. 144/2022 – c.d. Aiuti ter – che nel suo articolo 18, rubricato “Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”, prevede il riconoscimento, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.
Retribuzione nella competenza di novembre 2022 e retribuzione nella competenza di dicembre 2022
Con un messaggio del 17 novembre 2022, che segue la circolare con cui l’INPS ha fornito le istruzioni applicative in materia (n. 116/2022), l’Istituto chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Sì perché i datori di lavoro possono, per motivi gestionali, slittare l’erogazione. Nel qual caso, potranno esporre il conguaglio nel flusso di competenza di dicembre 2022.
Per ultimo, il messaggio n. 4159 appena emanato precisa che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità; infatti, la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
Seguono, nel testo del messaggio, le nuove istruzioni operative per i datori di lavoro.
Sitografia
www.inps.it

