Con il messaggio n. 4167 del17.11. 2022, l’INPS dà indicazioni sull’operatività del conguaglio degli ANF ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariare (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariare (AIS), erogato dai predetti Fondi, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi.
Inoltre, dal 1° marzo 2022, la tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico.
Indicazioni sul flusso UniEmens
Ai fini del conguaglio degli ANF decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro, per gli assegni che spettano ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle integrazioni salariali erogate dai Fondi, dovranno compilare l’elemento “InfoAggcausaliContrib” indicando:
-nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L023”;
-nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausal” il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, posta all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
-nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento;
-nell’elemento”<ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Assegno di integrazione salariale a pagamento diretto
Importa, ai fini del presente contributo, che il messaggio n. 4167/2022 afferma che in caso di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà (CIGO, CIGS, AIS), per i periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).
Sitografia
www.inps.it
www.ipsoa.it

