Con provvedimento del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate approva la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia (con istruzioni e specifiche tecniche, come di consueto).
La cessione va comunicata entro 21 giugno 2023. Riguarda i crediti d’imposta destinati a:
– imprese energivore;
– imprese non energivore;
– imprese a forte consumo di gas naturale;
– imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale,
in relazione al periodo ottobre/novembre 2022.
Un distinguo: per compensare il credito, gli esercenti attività agricole e della pesca hanno fino al 31 marzo 2023; le altre imprese hanno, invece, fino al 30 giugno 2023. Resta, in ogni caso, la chance della cessione a terzi del credito, ipotesi per la quale sarà necessario inviare una comunicazione all’Agenzia, tramite i servizi telematici, utilizzando il nuovo modello.
Torniamo sulle scadenze differenziate del bonus energia
I crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute, sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della
pesca (quarto trimestre 2022), pari al 20% delle spese sostenute, è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.
Come detto, in alternativa le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– “solo per intero” ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito.
Questo sarà utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia delle entrate può sospenderle, fino a 30 giorni, se presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

