Superbonus edilizi. Con la Legge di Bilancio 2023 e il decreto Aiuti quater sono cambiate alcune delle carte in tavola per i bonus applicabili a condomini, villette ed edifici, tutti facenti parte delle opere di ristrutturazione.
Assisteremo per l’anno in corso alla diminuzione dell’aliquota dal 110% al 90%, applicabile alle spese sostenute per tutto il 2023.
Superbonus nel dettaglio: cosa è disciplinato per case indipendenti e condomini
Condomini
Per i condomini continua a valere l’agevolazione al 110% solo fino al 31 dicembre 2023 e solo se si rispetta una delle seguenti condizioni:
- la presentazione della Cilas (Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus 110%) è avvenuta entro il 25 novembre 2022;
- la presentazione della Cilas è avvenuta dopo il 25 settembre 2022 ma entro il 31 dicembre successivo e la delibera assembleare è stata presa entro il 18 novembre.
La data dell’assemblea deve risultare, per entrambe le condizioni, da atto notorio firmato dall’amministratore o, per i condomini che non hanno obbligo di amministratore, ovvero per gli edifici fino a otto unità immobiliari, da chi ha presieduto l’assemblea.
Diversamente, i condomini che non rientrano in quest’ultima casistica otterranno per le spese effettuate nel 2023 un’agevolazione del 90%. Restano invariate, invece, le regole per i lavori del 2024 con una detrazione del 70% e del 2025, con una detrazione del 65%.
Vale la stessa disciplina anche per gli edifici plurifamiliari a proprietà unitaria con un minimo di due e un massimo di quattro appartamenti.
Case indipendenti
Per le case indipendenti, ad esempio le villette a schiera o le residenze con ingresso autonomo, è valido ancora il godimento della detrazione al 110%:
- per le spese effettuate entro il 31 marzo 2023;
- per i proprietari che al 30 settembre 2022 avevano certificato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori.
La novità per tali categorie di immobili riguarda l’ulteriore possibilità di godere della detrazione del 90% ma applicabile solo ai proprietari che abbiano cominciato i lavori successivamente la data del 30 settembre 2022 e nel rispetto di due condizioni:
- l’immobile deve essere una prima casa;
- il reddito calcolato con le regole quoziente familiare non dove superare i 15 mila euro; il quale computo si effettua sommando i redditi lordi dell’anno precedente alla richiesta di agevolazione di tutti i componenti del nucleo.
Altri bonus al 110%
Sono stati infine disciplinati alcuni bonus ad hoc relativi a casi particolari come per gli immobili situati in aree sismiche a partire dal 2009 che hanno diritto al 110% fino a tutto il 2025. Mentre per i lavori di demolizione e ricostruzione, per cui è obbligatoria la richiesta di autorizzazione edilizia e non è prevista la Cilas, la richiesta del titolo abilitativo per mantenere il 110% deve risultare effettuata entro il 31 dicembre 2022.
Sitografia
www.corriere.it

