A settembre, l’INPS (circolare n. 103) istruiva amministrativamente sull’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022.
La procedura di verifica delle istanze ha l’obiettivo di consentire una centralizzazione delle istruttorie con controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previsti.
Ora, il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023 – a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande – dà istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui prime domande siano state respinte per non avere superato i controlli sull’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Istanza di riesame. Quando? Come?
Il termine (non perentorio), per proporre istanza di riesame è fissato in 90 giorni, decorrenti dal 19 gennaio 2023 (data di pubblicazione del messaggio n. 317) al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche producendo documentazione utile.
Il soggetto può presentare richiesta di riesame accedendo dalla sezione del sito internet dell’INPS dalla quale ha presentato la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” può essere compilato un elenco dei motivi di reiezione e utilizzato il “Chiedi riesame” per inserire la ragione della richiesta. Ancora, con la funzione “Allega documentazione”, vanno corredati i documenti previsti per il riesame.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere, congiuntamente, questi requisiti:
a) avere percepito un reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi, sono esclusi il TFR, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).
b) essere iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022. Se, in sede di istanza di riesame, la domanda è stata respinta per assenza di questo requisito, basta presentare un’autocertificazione;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022. La condizione non riguarda gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), cosicché questi possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva.
Il requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento, ovvero contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti, entro la data del 18 maggio 2022;
d) essere percettori delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del c.d. “decreto Aiuti”.
Sitografia
www.inps.it

