La Legge di Bilancio ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà.
Il mancato adeguamento comporta, per i datori di lavoro del relativo settore, che dal 1° luglio 2023 rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. In più, fino all’adeguamento i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario di quel Fondo.
Fondi, FIS. Aliquote contributive dell’anno
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario che corrisponde alle seguenti percentuali:
– 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
– 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Dal periodo di competenza gennaio 2023, sono dunque eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”.
Le imprese costituite dopo gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, ne daranno necessaria comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.
Contribuzione CIGS
La contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico; lo 0,30% a carico del lavoratore).
Sitografia
www.ipsoa.it
www.inps.it

