Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano, congiuntamente, il vincolo finanziario, il vincolo economico e il vincolo organizzativo (art. 70-ter del decreto IVA).
Il vincolo finanziario
Sul ricorrere del vincolo finanziario tra i soggetti partecipanti al Gruppo è prescritto che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando (almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente):
– tra quei soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
– essi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, se residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Il rapporto di controllo è centrale
La norma si fonda sulla nozione generale di controllo di diritto, riservando la partecipazione al Gruppo IVA ai soggetti passivi italiani tra cui esiste un rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.) e ammette che il legame tra tali soggetti si realizzi attraverso soggetti esteri. Ma devono essere stabiliti in un Paese con cui l’Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni.
Questo esclude la sussistenza di un vincolo finanziario, ai sensi dell’art. 70-ter, tra soggetti che siano stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima società estera, se nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongono altre società stabilite all’estero.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

