Focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul Decreto flussi 2022 e il ruolo degli stessi nella richiesta del nullaosta per i lavoratori non comunitari e nella verifica dell’osservanza dei requisiti da parte delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 349/1999.
Il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022, il c.d. Decreto flussi, pubblicato nella GU del 26 gennaio 2023 contiene la programmazione annuale dei flussi di ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri ai fini dell’instaurazione di rapporti di lavoro stagionali, non stagionali ed autonomi.
Diventa essenziale a questo punto il ruolo giocato dai Consulenti, i quali, insieme ad altri professionisti, ovvero avvocati e dottori commercialisti, rientrano nella fase d’istruttoria e di verifica.
Fase istruttoria, Consulenti in pole position
Già il dl n. 73/2022, il c.d. decreto Semplificazioni fiscali, aveva rimesso ai professionisti le verifiche relative agli ingressi in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, che prima spettavano agli Ispettorati del Lavoro. In caso di esito positivo delle verifiche, si rilascerà apposita asseverazione sulla base delle linee guida dell’INL che sarà poi allegata all’istanza di nullaosta.
Anche la fase di verifica dei requisiti delle imprese, che prima spettava allo SUI, per il tramite dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ora sono passate ai Consulenti ed altri professionisti di cui alla legge n. 12/1979.
Le verifiche da effettuare
Le verifiche che andranno effettuate dai professionisti sono:
- la capacità patrimoniale, ovvero la capacità dell’impresa di sostenere gli oneri di assunzione in relazione al numero di lavoratori richiesti;
- l’equilibrio economico-finanziario;
- il fatturato, ovvero la somma dei ricavi ottenuti;
- il numero dei dipendenti, da intendersi come unità di personale mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni;
- il tipo di attività svolta dall’impresa.
Inoltre, i Consulenti procedono alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie.
Divieti all’applicazione della procedura
La procedura non si applica nei seguenti casi:
- soggetti nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- soggetti segnalati ai fini della non ammissione nel territorio italiano o considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza;
- soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per delitti contro la libertà personale, reati inerenti agli stupefacenti o favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia;
- soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per ingresso e soggiorno illegale.
Qualora la domanda di nullaosta sia stata presentata per soggetti non ancora condannati, ma con procedimenti penali e amministrativi ancora in corso per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, i procedimenti saranno sospesi dal 22 giugno 2022 fino al rilascio del permesso di soggiorno, che determinerà l’estinzione dei reati e degli illeciti. Diversamente, la sospensione cessa in caso di diniego/revoca del nullaosta o di mancato rilascio entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Per ulteriori chiarimenti su quote massime previste dal decreto e termini e modalità di presentazione della domanda, rimandiamo all’articolo del nostro giornale.
Sitografia
www.redigo.info

